Nuovi requisiti di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Portata:

Con l’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17/04/2025 (Accordo Stato-Regioni 59/2025) viene introdotta una nuova regolamentazione per la formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

  • Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per dipendenti, preposti, dirigenti e datori di lavoro
  • Datore di lavoro in funzione di Responsabile del Servizio Salute e Sicurezza sul Lavoro
  • Responsabili e rappresentanti del Servizio Salute e Sicurezza sul Lavoro
  • Coordinatori della sicurezza nella fase di pianificazione ed esecuzione
  • Lavori in „ambienti sospetti di inquinamento o confinati“
  • Conducenti di „attrezzature“ (ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008)

Entrata in vigore e scadenza:

L'Accordo Stato-Regioni 59/2025 è entrato in vigore con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 24.05.2025.

Al tempo stesso, sono stati abrogati i seguenti accordi:

  • Accordo Stato-Regioni 221/2011 „Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per dipendenti, preposti e dirigenti“
  • Accordo Stato-Regioni 223/2011 „Datore di lavoro in funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione“
  • Accordo Stato-Regioni 53/2012 „Conducenti di „attrezzature lavoro“ (ex art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008)
  • Accordo Stato-Regioni 153/2012 "Integrazione e linee guida per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per dipendenti, preposti e dirigenti, nonché per i datori di lavoro nella funzione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione"
  • Accordo Stato-Regioni 128/2016 „Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione“

Principali innovazioni:

  • Tutti i datori di lavoro:
    Partecipazione a 16 ore di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e una formazione continua di 6 ore ogni 5 anni.
  • Preposti:
    Partecipazione a 12 ore di formazione per preposti in aggiunta alla formazione dei dipendenti, nonché a una formazione continua di 6 ore ogni 2 anni.
  • Imprese appaltatrici nei cantieri:
    Partecipazione di datori di lavoro e dirigenti a un modulo formativo aggiuntivo di 6 ore.
  • Partecipazione alla formazione degli operatori per carroponti/gru a cavalletto (10 ore), „caricatori per la movimentazione di materiali“ (8 ore) e macchina agricola raccogli frutta (8 ore) con 4 ore di formazione continua ogni 5 anni
  • Carrello elevatore solo per il sollevamento di carichi sospesi e persone. Modulo pratico di 6 ore con formazione continua di 4 ore ogni 5 anni
  • Lavori in „ambienti sospetti di inquinamento o confinati“:
    partecipazione a 12 ore di formazione e 4 ore di formazione continua ogni 5 anni
  • Perdita della qualifica dopo 10 anni senza formazione periodica:
    dopo questo periodo, l'intera formazione di base deve essere rivisitata per riottenere la qualifica. Ciò vale per tutte le qualifiche disciplinate dalla Accordo Stato-Regioni 59/2025 (vedi sopra "Ambito di applicazione")
  • Datori di lavoro in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
    in futuro, i datori di lavoro dovranno prima partecipare al corso „Formazione sulla sicurezza sul lavoro per datori di lavoro“ e successivamente frequentare un modulo formativo comune. La durata della formazione non sarà più suddivisa in classi di rischio (basso, medio, alto).
    Ora c'è solo il „Modulo di formazione congiunto (lo stesso per tutti i DL come RSPP) e un modulo aggiuntivo specifico per ciascuno dei quattro settori di rischio „Agricoltura, Silvicoltura e Allevamento“, Pesca, „Edilizia“ e „(Petro-) Chimica“.
  • Standardizzazione dell'organizzazione dei corsi:
    Tutte le formazioni sopra elencate saranno organizzate secondo criteri uniformi e svolte da enti formativi autorizzati. Per tutti i corsi (sia di formazione iniziale che di aggiornamento) sono previsti, ad esempio, test di verifica e una documentazione del corso più dettagliata. Viene inoltre stabilito in quali casi la formazione debba o possa essere svolta in presenza, tramite videoconferenza o in modalità e-learning.
  • Rimosse:
    Alcune disposizioni, come ad esempio il riconoscimento della formazione in caso di cambio di posto di lavoro o l’obbligo di svolgere la formazione entro 60 giorni, non sono più previste.

Disposizioni transitorie:

  • Entro il 24/05/2026 (12 mesi dall’entrata in vigore) le formazioni possono ancora essere svolte secondo le disposizioni degli Accordi Stato-Regioni abrogati (vedi sopra).
  • I datori di lavoro devono frequentare il corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro entro il 24/05/2027 (24 mesi dall’entrata in vigore). Le formazioni già svolte, i cui contenuti corrispondono a quelli previsti dal Accordo Stato-Regioni 59/2025, saranno riconosciute.
  • Le formazioni per lavoratori, preposti e dirigenti (Accordo Stato-Regioni 221/2011), per i coordinatori della sicurezza (Accordo Stato-Regioni 128/2016) e per gli “conducenti delle attrezzature” (Accordo Stato-Regioni 53/2012) secondo la normativa precedente saranno pienamente riconosciute.
  • Le formazioni o gli aggiornamenti per i preposti svolti prima del 24/05/2023 (oltre 24 mesi prima dell’entrata in vigore) devono essere completati con l’aggiornamento entro il 24/05/2026 (12 mesi dall’entrata in vigore).
  • Le formazioni per datori di lavoro nella funzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Accordo Stato-Regioni 223/2011) secondo la normativa precedente saranno riconosciute per il nuovo «Modulo comune» o per il Modulo specifico, a seconda del settore ATECO indicato nel certificato.
  • Per i lavori in „ambienti sospetti di inquinamento o confinati“ la formazione deve essere completata entro il 24/05/2026.
    Le formazioni già svolte, i cui contenuti corrispondono a quelli previsti dal nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025, saranno riconosciute.
  • Le formazioni per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Accordo Stato-Regioni 128/2016) del Modulo Specifico B1 „Agricoltura e Pesca“ (12 ore) sono riconosciute per i nuovi moduli suddivisi „Modulo Specifico B1 ‘Silvicoltura, Agricoltura e Allevamento’“ e „Modulo Specifico B2 ‘Pesca’“.

Formazione SYSTENT

Le consigliamo di tenere conto di queste informazioni e, se necessario, di adeguare la pianificazione della formazione.

La invitiamo inoltre a consultare le nostre offerte formative attuali.

Desideriamo informare tutti gli utenti del software di gestione AsiX che gli effetti delle nuove disposizioni verranno aggiornati automaticamente nella propria istanza di AsiX.

Se avete domande o necessitate di ulteriori informazioni, siamo a vostra disposizione come consulenti per la sicurezza sul lavoro e come ente di formazione accreditato.

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