Novità legislative: gestione dell'emergenza

Entrano in vigore i tre nuovi decreti sulla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

A novembre 2021 sono stati emanati tre nuovi decreti sulla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e contestualmente è stato progressivamente e definitivamente abrogato il precedente decreto ministeriale del 29.10.2022.

Gli obblighi esistenti del datore di lavoro sono rimasti sostanzialmente gli stessi, ma sono stati definiti e sistematizzati in modo più dettagliato.

Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio e di emergenza (decreto del 1° settembre 2021):

Il regolamento si applica su tutte le aziende ed entrerà in vigore il 25 settembre 2022.

Le "manutenzioni" e le "verifiche periodiche" devono essere effettuate da "tecnici manutentori qualificati", che possono essere anche dipendenti interni in possesso di qualifiche adeguate.

La “sorveglianza”, di possibili difetti, deve essere effettuata, tra i due “controlli periodici”, da parte di dipendenti interni istruiti o esterni mediante apposita lista di controllo

Il contenuto e la frequenza della manutenzione, delle verifiche e della sorveglianza si basa sulle leggi vigenti, sulle norme, sullo stato dell'arte e sulle informazioni del produttore e dell'installatore.

Sono stati definiti criteri minimi per i "tecnici manutentori qualificati" (es. per l'abilitazione alla manutenzione e al controllo di estintori: 8 ore di teoria + 4 ore di pratica + esame da parte di formatori certificati). Il datore di lavoro deve avvalersi di tali "tecnici manutentori qualificati". Le disposizioni dell'articolo 4 sulla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore un anno dopo, il 25 settembre 2023.

Deve essere tenuto un “registro di controlli” in cui sono registrate per iscritto le “manutenzioni” e le “verifiche periodiche” effettuate. La forma non è definita.

Gestione dell'emergenza (decreto del 2°settembre 2021)

Il regolamento si applica su tutte le aziende ed entrerà in vigore il 04 ottobre 2022.

Il piano di emergenza deve essere redatto per tutte le aziende, con le note eccezioni per piccoli luoghi di lavoro e cantieri. È stato aggiunto

  • Obbligo di redigere un piano di emergenza scritto se ci sono meno di 10 dipendenti sul posto di lavoro, ma è accessibile al pubblico e di solito sono presenti più di 50 persone (es. vendita al dettaglio, gastronomia)
  • Se non vi è l'obbligo di redigere un piano di emergenza scritto, le misure organizzative per le emergenze devono essere annotate nella valutazione dei rischi.
  • Il piano di emergenza scritto deve contenere una planimetria con impianti antincendio e di emergenza.

Tutti i dipendenti devono ricevere informazione e formazione adeguata sui provvedimenti in caso di emergenza.

Gli addetti al servizio antincendio devono essere nominati e formati. L'obbligo di aggiornamento della formazione è fissato in cinque anni. Tenendo conto dei periodi di transizione, dal 4 settembre 2023 tutti gli addetti al servizio antincendio devono avere la formazione o l’aggiornamento, che non ha più di 5 anni.

È necessario eseguire un'esercitazione antincendio annuale.

Progetto di prevenzione incendi e valutazione del rischio incendio (decreto 3° settembre 2021):

Il regolamento si applica su tutte le aziende ed entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.

Nella valutazione del rischio incendio sulle misure strutturali-tecnici di protezione antincendio, viene fatta una sola distinzione tra "rischio di incendio basso" e "rischio di incendio non basso":

Basso rischio di incendio:

  • Occupazione totale ≤ 100 persone e
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m² e
  • piani situati a quota compresa tra -5 m +24 m e
  • non vengono detenuti/trattati sostanze infiammabili in grandi quantità (carico di incendio qf > 900 MJ/m²) e
  • nessuna sostanza pericolosa detenuta/trattata in grandi quantità
  • nessun lavoro antiincendio pericoloso a condizione che non vi sia alcun obbligo di progetto di prevenzione incendi (secondo DPR 151/2011) e nessuna normativa specifica per attività (es. DM "palazzina uffici")

Rischio d'incendio non basso: tutti gli altri casi

In caso di "basso rischio di incendio", devono essere implementati i requisiti minimi di cui all'appendice I.

Le innovazioni qui sono, ad esempio, la presa in considerazione della densità di persone (densità di occupazione massima 0,7 persone/m²) o l'installazione di estintori secondo nuovi criteri (estintori "adatti" con tra l’altro almeno 13 A almeno 6 kg/ 6l ogni 30m, e "B" se liquidi infiammabili o solidi liquefabili (es. plastica, cera) e preferibilmente a base di acqua.

In caso di "rischio di incendio non basso", devono essere applicati i requisiti minimi previsti dalle altre norme antincendio applicabili (es. DM 08/03/2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi", decreto 22 febbraio 2006 "costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici").

Per i posti di lavoro esistenti, l'adeguamento verrà effettuato solo se qualcosa di significativo cambia.

Tutto sommato …

Gli obblighi organizzativi esistenti del datore di lavoro sono rimasti sostanzialmente gli stessi, ma sono stati definiti e sistematizzati in modo più dettagliato.

Le misure di protezione tecniche-strutturali modificate relative alla protezione antincendio, inclusa la progettazione, vengono utilizzate per futuri nuovi edifici e modifiche.

Si consiglia di rivalutare i processi interni per il piano di emergenza a causa delle modifiche legislative.

Di conseguenza, nel software di management AsiX il tema della sicurezza sul lavoro viene adeguato rispetto alle novità normative, comprese le scadenze per l’aggiornamento della formazione degli addetti al servizio antincendio.

Il Suo consulente SYSTENT sarà lieto di supportarle con la consulenza e l'implementazione delle novità di cui sopra.

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